DIVIETO DI FUMO

Gentili Famiglie, Studenti e Personale Docente e ATA,

si mette in evidenza quanto già pubblicato il 06/11/2023, sia in bacheca sul R.E. Classeviva sia sul sito web al seguente link e si invita l'intera comunità scolastica a prendere visione del contenuto completo della circolare su Divieto di fumo nelle scuole, di cui di seguito si riporta la parte iniziale. 

[...] in coerenza con la missione educativa e nel rispetto del dettato normativo, la Scuola, quale prima istituzione formativa formale, è impegnata in prima linea sul versante didattico e pedagogico affinché alunne e alunni acquisiscano comportamenti finalizzati al benessere della persona e della qualità di vita, improntati al rispetto verso l’altro, alla convivenza civile, alla legalità e all’educazione. 

Non di meno la politica scolastica adottata in materia di tutela della salute è uno strumento strategico necessario per la  prevenzione e protezione in termini di salute pubblica e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per tali ragioni, corre il dovere di evidenziare quanto disposto dall’art. 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3 come modificato dall’art 4. del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, secondo cui: 

  1. è vietato fumare sia nei locali interni sia alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche

  2. è vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali interni e nelle aree all’aperto delle istituzioni scolastiche

chiunque violi il divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni (con l’aumento del 10% stabilito dalla Legge 30 dicembre 2004 , n. 311,  art. 1, comma 189 – che ha portando l’importo della sanzione  da un minimo di € 27,50 a un massimo di € 275,00). Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Si ribadisce quindi che in base alla normativa vigente, il divieto di fumo nelle scuole viene esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree all’aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche e comprende l’uso della sigaretta elettronica, in ogni sua forma. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, è pertanto

FATTO DIVIETO

a tutto il Personale, agli Studenti, ai Genitori/Tutori e ai visitatori di fumare e di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all’aperto di pertinenza della Scuola, cioè tutte le aree comprese nelle rispettive recinzioni dei plessi. Chiunque violi il divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche pertanto è soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie da € 27,50 a € 275,00, o eventualmente raddoppiate secondo la normativa vigente.

In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell’Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua i responsabili di plesso come preposti all’applicazione del divieto con i seguenti compiti: 

  1. vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
  2. vigilare sull’osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzando con l’apposita modulistica;
  3. notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la contestazione.

Il provvedimento di individuazione prot. n. 10002 del 30/10/2023 è disponibile al link Conferimento incarichi Preposti Divieto di Fumo (pubblicato all’albo online).

Continua sul documento originale.

Pubblicato il 22-11-2023